Art. 2.

      1. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato. I contratti di lavoro individuali legittimamente stipulati ed eseguiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 368 del 2001, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino alla data della loro scadenza. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le normative specifiche riguardanti l'apposizione di termini a contratti di somministrazione temporanea e di apprendistato. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.